di Mara Piccin*
L’estate si è aperta con l’approvazione definitiva in Parlamento della legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, come previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione. Un tema risultato subito divisivo: la convinzione che questa legge potrebbe produrre una spaccatura nel Paese, una sorta di “agevolazione dei ricchi”, ha portato ad una forte contrapposizione tra le forze politiche, piú ideologica che sostanziale.
Nulla di cui sorprendersi, perché questo atteggiamento si inserisce in una lunga tradizione che tocca la storia del nostro Paese.
Di forma di Stato, di federalismo, di centralismo, si parla da prima che l’Italia esistesse. Carlo Cattaneo riteneva che saremmo stati una Nazione più forte attraverso un sistema federale che valorizzasse le differenze degli Stati preunitari. Poi prevalse, per ragioni opposte, uno Stato centralista molto forte, proprio per evitare una possibile disgregazione di queste identità diverse. A ben vedere, lo Stato liberale prevedeva “forme di autonomia” nei liberi comuni, nelle elezioni dei sindaci, nelle province. La parentesi del ventennio fascista soppresse, manu militari, quelle autonomie. Ricordiamo la tradizione di don Luigi Sturzo, che era un meridionale, federalista e autonomista e che voleva le regioni in quel contesto. La cultura autonomista, schiacciata in quella fase, fu poi protagonista della fase successiva. Durante la Resistenza ci furono diverse esperienze autonomiste, un esempio su tutti, la Carta di Chivasso, nella quale si poneva il tema di come tenere insieme il Paese sul modello di uno Stato federale su base regionale e cantonale che potesse evitare, attraverso la valorizzazione delle differenze, il ritorno alla tanto odiata dittatura. Una cultura che divenne protagonista nel dibattito dell’Assemblea costituente, perché, se c’era una cosa che accomunava tutte le forze antifasciste chiamate a scrivere la Costituzione e a costruire la Repubblica italiana era la ferma volontà di un taglio netto con quel passato che aveva schiacciato l’autonomia. E, quindi, nella Costituzione non solo tornarono i comuni e le province, ma, finalmente, si parló anche di regioni, per le quali però si sono dovuti attendere gli anni Settanta del Novecento. Quel dibattito ci porta soprattutto all’art. 5 della Costituzione che recita che la Repubblica è una e indivisibile, ma ricorda anche che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali.
Nei tempi più recenti il desiderio di autonomia si rinviene nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione (approvata da governi di sinistra), ratificata da un referendum popolare, che prevede una divisione netta delle competenze, stabilendo quali le competenze esclusive dello Stato, quali quelle concorrenti, lasciando tutto l’inespresso alle autonomie regionali e prevedendo particolari forme di autonomia per le regioni, che lo chiedano, su 23 materie. Esattamente quello che oggi si è attuato e che sta in Costituzione da oltre 20 anni.
Il percorso per arrivare ad oggi vede le forze politiche opposte esprimersi favorevolmente in modo trasversale. Il Piemonte (csx) nel 2006, Lombardia e Veneto (cdx) nel 2017 con l’indizione di referendum plebiscitari, l’Emilia Romagna (csx) nel 2018.
Ecco perché non ci dovrebbe essere nessun clamore. Non solo per la storia fin qui descritta e per la cronaca politica recente, ma anche per le rassicurazioni che la legge prevede in termini di trattamento paritario tra le Regioni stabilendo, prima di delegare le competenze, i Livelli Essenziali di Prestazione, i cosiddetti LEP in modo da assicurare che tutti i territori possano avere risorse sufficienti per garantire equità nei diritti sociali e civili erogando prestazioni uniformi sul territorio nazionale. Il tutto vigilato da una “Commissione tecnica per i fabbisogni standard”. Fuori dalle metafore politiche, posta a garanzia la Costituzione, potrebbe esserci un fine nobile ed utile in questa riforma, non credete?
*Consigliere comunale di Pordenone




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